Disposizioni generali trasparenza e tracciabilità documenti giustificativi – beneficiari bandi GAL

Il

11

Febbraio


Disposizioni generali – Comunicazione beneficiari

Si rende noto che l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 ha approvato due provvedimenti aventi per oggetto le “Disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa”:

si invita i beneficiari e i loro tecnici a prestare attenta lettura e ad attenersi a quanto disciplinato e contemplato prima di presentare le Domanda di pagamento al fine di non incorrere nella inammissibilità delle spese sostenute.

Inoltre in sede di presentazione delle Domande di pagamento in acconto e saldo di allegare tra gli altri documenti,  il presente modulo compilato e sottoscritto dal richiedente. Download

NOTA INTEGRAZIONI FATTURE ELETTRONICHE

L’integrazione elettronica, prevista nella DAG 54/2021 da unire all’originale e conservare insieme alla stessa, deve essere effettuata con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare AdE 13/E/2018 richiamata anche nella circolare AdE n. 14/E/2019, nelle more della istituzione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di uno specifico codice/causale da utilizzare per la mera modifica/integrazione della parte descrittiva della fattura elettronica.

In ragione della sostanziale equivalenza delle fattispecie di cui si tratta, si ritiene, seppur nel diverso contesto applicativo, che i chiarimenti forniti nelle circolari su citate possano ritenersi estensibili anche in relazione a quanto stabilito dalla DAG n. 54/2021.

Pertanto, si conferma che ai fini della regolarizzazione delle fatture elettroniche prive di CUP e/o CIG e/o scrittura equipollente, debba essere eseguita la procedura prevista nelle suddette circolari dell’ADE e nella fattispecie:

    • il cessionario/committente (il beneficiario del PSR PUGLIA 2014/2020) deve realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme alla stessa con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile (reverse charge interno), nella circolare n. 14/E/2019;
    • il cessionario/committente dopo aver individuato dal menù a tendina il codice corrispondente all’integrazione reverse charge interno, selezionando il campo “dati aggiuntivi” e/o “integrativi” dovrà inserire nella sola parte descrittiva la scrittura equipollente, qualora prevista nei provvedimenti della misura/sottomisura/operazione di riferimento e nel campo relativo al CUP e/o al CIG dovrà apportare l’indicazione. Tuttavia, sono considerate valide, anche le integrazioni effettuate con i codici TD01 (fattura) e TD20 (autofattura per la regolarizzazione e integrazione delle fatture ex 6 co, 8 e 9 bis D.lgs. n. 471/97 o art. 46 co. 5 D.L. n. 331/93) ove già utilizzate per la regolarizzazione entro la data di pubblicazione del presente provvedimento;
    • l’ integrazione elettronica richiesta non deve comportare alcuna modifica dei dati fiscali, pertanto gli importi non dovranno essere nuovamente inseriti, così come non devono essere modificati tutti gli atri dati fiscalmente rilevanti. Tale integrazione riporterà nel documento prodotto un valore pari a 0 (zero);

 

 


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