Regione Puglia: registro strutture turistiche non alberghiere

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Dicembre


Approvato dal Consiglio regionale all’unanimità il Ddl che modifica la legge regionale sulla disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive.

Loredana Capone: “Un codice Identificatico per porre un argine al proliferare dell’abusivismo e garantire un sistema di accoglienza nel rispetto delle regole”

Il 27 novembre 2018 è stata approvata in Consiglio regionale all’unanimità l’introduzione di un codice identificativo di struttura. Insieme al codice anche un registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere faciliterà il censimento e il controllo sull’abusivismo. Il provvedimento legislativo integra la Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49. La “Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici” viene pertanto arricchita dal nuovo Capo III, denominato “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere”.

Loredana Capone: “Il Ministro Centinaio lo ha proposto subito fra le misure di regolamentazione del settore del turismo da realizzare. La Puglia il codice identificativo lo ha già approvato oggi in Consiglio. Abbiamo voluto dotare di un codice identificativo tutte le strutture ricettive non alberghiere,  che a differenza degli alberghi, sono soggette a vincoli meno stringenti, per porre un argine al proliferare dell’abusivismo e garantire un sistema di accoglienza nel rispetto delle regole Con Pugliapromozione abbiamo commissionato numerose ricerche per conoscere l’entità del sommerso nel settore ricettivo in Puglia. In base ai dati rilevati il moltiplicatore turistico per l’intera Puglia è stato nel 2016 di 5,15. In altre parole per ogni presenza turistica Istat ve ne sono state altre 4,6 che non sono state rilevate e non appaiono. Che esista in Puglia una proliferazione di strutture non alberghiere, non tutte codificate, lo dimostrano le migliaia di annunci sui vari siti di prenotazioni, oltre ai dati di Federalberghi. Con l’introduzione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e l’obbligo di indicare il codice in ogni forma di promozione e pubblicità, si semplificano i controlli e si pongono le basi per diminuire l’abusivismo e garantire una offerta nel rispetto delle regole”.

Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere

I soggetti destinatari

  1. “tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere tra cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo)”;
  2. le locazioni turistiche individuate negli “alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 9 dicembre 1998, n. 431” qualificando gli alloggi dati in locazione come “strutture ricettive non alberghiere” tra i quali rientrano anche i beneficiari della Miusra 313 azione 5 dei GAL a valere sul PSR 2007/2013.

Finalità

  • contribuisce a fa conoscere l’offerta turistica regionale;
  • attribuisce un “Codice identificativo di struttura” (CIS);
  • delega la Giunta regionale a disciplinare le modalità attuative e di gestione del Registro;

Semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti

introduzione  dell’obbligo a carico delle strutture ricettive non alberghiere (art.13) di indicare il codice identificativo di struttura (CIS) nella pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato e stabilisce le correlate sanzioni in caso di inadempimento.

vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative

(Art. 14) la competenza è attribuita ai comuni territorialmente competenti, mantenendo comunque in capo alla struttura regionale preposta il potere/dovere di verifica del rispetto degli obblighi introdotti, anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali on line di promozione e commercializzazione delle strutture e unità immobiliari medesime.

Tante le novità previste per il 2019 nel settore del turismo rurale e il GAL, in qualità di Agenzia di Sviluppo del territorio, ha previsto incontri che agevoleranno l’apprendimento delle modifiche sulla disciplina da parte degli operatori del settore mettendoli in contatto con le istituzioni e organizzando incontri di approfondimento su tematiche specifiche.

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TESTO INTEGRALE DDL CLICCA QUI


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