Codice Identificativo di Struttura (CIS). Dal 1 luglio 2020

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Giugno


CIS – Codice Identificativo di Struttura: obbligatorio dall’1 luglio 2020

Pubblicata nel BURP n. 87 del 15/06/2020 la delibera della Giunta Regionale n. 767 del 26 maggio 2020 con la quale ha stabilito che l’obbligo di indicare e di pubblicare il Codice Identificativo di Struttura (CIS) per le strutture ricettive non alberghiere, per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato, decorre dall’1 luglio 2020 anziché dall’1 gennaio 2021. Quest’ultimo termine era stato fissato con la Deliberazione della Giunta Regionale  n. 343 del 10 marzo 2020.

Per le modalità operative per l’acquisizione del Codice Identificativo di Struttura (CIS),  la Giunta rinvia alle disposizioni già adottate con Deliberazione n. 22/2020 e con Determinazione Dirigenziale n. 34/2020.

Cosa è il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere

Il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere è un elenco, a formazione progressiva ed aggiornato quotidianamente, contenente tutte le strutture ricettive non alberghiere, ossia le strutture ricettive extra alberghiere (villaggi turistici, campeggi, mini – aree di sosta, ostelli della gioventù, residenze turistiche o residence, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, esercizi di affittacamere, attività agrituristiche con ricettività, attività ricettive di Bed and Breakfast, sia a conduzione familiare sia in forma imprenditoriale) e gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità̀ turistiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 431/1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”. Per consultare la versione “pubblica” del Registro cliccare sul seguente link Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.

Perché il CIS

L’incremento dell’offerta turistica rappresentata dalle case date in locazione dai privati è stato così incisivo negli ultimi anni, da rendere necessaria una regolamentazione finalizzata a mettere ordine nel settore turistico rappresentato dalla hause sharing. Censire la presenza di tutti gli ospiti in transito e quindi regolamentare il settore è diventato fondamentale per incentivare una maggiore responsabilità per la crescita qualitativa dell’offerta a regia del cittadino, la crescita qualitativa della Regione e una maggiore garanzia per i consumatori e tutto il comparto turistico.

Da qui, il CIS, quale strumento di tracciabilità e di identificazione per le strutture che vengono destinate a locazione turistiche.

Soggetti destinatari

Soggetti destinatari della normativa sono i gestori delle strutture ricettive extralberghiere e i locatori degli alloggi o delle porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della l. 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

Sono definite strutture ricettive extralberghiere, ai fini della L.R. 57/2018:

  • i villaggi turistici, i campeggi, le mini-aree di sosta, gli ostelli della gioventù, le residenze turistiche o residence, la case e appartamenti per vacanza, le case per ferie, gli esercizi di affittacamere (artt. 14, 23, 39, 41 e 43 della L.R. 11/1999);
  • le attività agrituristiche con ricettività (L.R. 42/2013);
  • le attività ricettive di Bed and Breakfast, sia a conduzione familiare sia in forma imprenditoriale (L.R. 27/2013).

Cosa è il CIS – Codice Identificativo di Struttura 

Il CIS – Codice Identificativo di Struttura è costituito da 19 caratteri alfanumerici. La Legge Regionale 57/2018 obbliga tutti i soggetti destinatari a riportare il CIS in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali utilizzati a scopo di pubblicità, promozione o commercializzazione dell’offerta ricettiva. Anche i soggetti che effettuano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti destinatari devono pubblicare il CIS sugli strumenti utilizzati.

Come viene attribuito il CIS

Al fine di consentire la gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e l’attribuzione del Codice Identificativo di Struttura (CIS), è stato realizzato un applicativo informatico che consente l’attribuzione del CIS a tutti i soggetti destinatari.

A decorrere dalla pubblicazione della DGR 22/2020, il sistema ha provveduto, automaticamente, ad attribuire alle strutture ricettive extra alberghiere, già registrate nel DMS – Digital Management System (www.dms.puglia.it), il Codice Identificativo di Struttura (CIS), che sostituisce eventuale altro codice attribuito in precedenza, e ad inserire ognuna di essa nel Registro Regionale delle strutture ricettive non alberghiere. Il CIS è riportato sulla Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS) in corso di validità. Per le strutture ricettive extra alberghiere avviate e registrate nel DMS dopo la pubblicazione della DGR 22/2020 il sistema provvede ad attribuire il Codice Identificativo di Struttura (CIS) al momento della convalida della Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS).

Per quanto riguarda, invece, gli alloggi locati ad uso turistico, i locatori, dal 4 marzo 2020, sono tenuti ad effettuare la registrazione della struttura/strutture offerta/e in locazione all’interno del DMS. Per avviare la procedura finalizzata all’iscrizione nel Registro e all’ottenimento del CIS, l’utente deve accedere al DMS, all’indirizzo www.dms.puglia.it, attraverso il sistema SPID – livello 2. All’interno dell’area riservata, l’utente deve cliccare su “Aggiungi locazione turistica” e compilare i campi previsti. Dopo aver cliccato su “Invia Registrazione”, la locazione turistica risulta registrata nel DMS. Al termine, il sistema attribuisce il CIS. L’attività è, inoltre, inserita nel Registro Regionale delle strutture ricettive non alberghiere.

Le sanzioni 

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, le strutture ricettive non alberghiere che, a far data dall’1 luglio 2020, non ottemperano correttamente ovvero che contravvengono all’obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggette alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività delle strutture ricettive extra alberghiere e dei locatori, pubblicano il CIS sugli strumenti utilizzati. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, a far data dall’1 luglio 2020 i soggetti che non ottemperano correttamente al predetto obbligo, ovvero che contravvengono all’obbligo di pubblicare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

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