Linee guida varianti (1)

Obblighi di informazione (1)

Gli obblighi di informazione e comunicazione dei PSR si basano sui regolamenti  Europei 1305/2013 e 808/2014 – allegato III e ss.mm.i. Questi prevedono specifici comportamenti e obblighi di informazione per i beneficiari delle misure del Programma di Sviluppo Rurale PSR 2014-2020.

Tutte le azioni informative e di comunicazione a cura del beneficiario devono far riferimento al sostegno che il FEASR dà all’operazione riportando: a) l’emblema dell’Unione Europea b) un riferimento al sostegno dal parte del FEASR Nel caso di un’azione informativa o pubblicitaria collegata ad un’operazione o a diverse operazioni cofinanziate da un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

Le targhe

Download Targa informativa intervento 1.1 “Laboratori di trasformazione”

Download Targa informativa intervento 1.2 “Artigianato”

Download Targa informativa intervento 1.3 e 1.4 “Start-up/commercio di prodotti locali”

Download Targa informativa intervento 2.1 “Servizi al turismo”

Download Targa informativa intervento 2.3.A “Ristrutturazione attrattori turistici – Enti pubblici”

Download Targa informativa intervento 2.3.B “Ristrutturazione attrattori turistici – Soggetti Privati”

Etichette da apporre sulle attrezzature

Download Etichetta intervento 2.1 “Servizi al turismo”

I regolamenti

Download Linee guida Regione Puglia – Obblighi informazione e pubblicità

Download Allegato 3 – Reg. 808/2014 (recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013)

I loghi

Download Logo PSR 2014/2020

Download Logo Programma LEADER

Download Logo Comunità Europea “L’Europa investe nei territori rurali”

Download Logo Regione Puglia

Download Loro Repubblica

Download Logo GAL Terra dei Messapi

Cumulabilità contributi PSR con credito di imposta (1)

CUMULABILITÀ DEL CREDITO

L’articolo 1, comma 192, L. 160/2019, che riportiamo integralmente di seguito:

 

192. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonche’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Ne deriva che, a priori, non è negata la possibilità di poter procedere alla fruizione di una seconda agevolazione sullo stesso bene, tuttavia, si rende necessario verificare il rispetto del parametro quantitativo previsto dalla norma nonché verificare a monte eventuali incompatibilità.

Tale concetto è stato confermato dalla stessa Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 75/E/2021 che a chiusura afferma:

“si rammenta che le diverse misure risultano cumulabili nel limite massimo del costo sostenuto, a condizione che la disciplina delle altre agevolazioni non escluda espressamente la possibilità di cumulo”.

Cumulabilità con aiuti PSR

La Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione europea conferma che il Programma di sviluppo rurale (PSR) introduce aliquote di sostegno massime vincolanti che non possono essere superate in alcun caso, pertanto quindi, il contributo Psr può essere concesso in combinazione con il credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti in beni strumentali nuovi, ma la somma degli aiuti deve rimanere entro i limiti dell’allegato II del Regolamento UE 1305/2013. Tale allegato, per gli investimenti in immobilizzazioni materiali fissa la percentuale massima del 40%, maggiorabile del 20% per i giovani agricoltori, e del 50% per le regioni meno sviluppate.

 

Approfondimenti:


Fonte contenuti: Noverim.it